Art. 18.
(Delega al Governo per il riordino del sistema fiscale per le attività produttive dello spettacolo dal vivo e per le attività professionali collegate).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in

 

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vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e finanze e del Ministro per i beni e le attività culturali, un decreto legislativo avente per oggetto il riordino del sistema fiscale per le attività produttive dello spettacolo dal vivo e per le attività professionali collegate, in conformità ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dal comma 2.
      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è informato ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) previsione di interventi di agevolazione fiscale a favore dei soggetti pubblici o privati operanti nelle attività dello spettacolo dal vivo;

          b) previsione di misure di sostegno e di agevolazioni fiscali per la costituzione di nuove imprese, in particolare per iniziativa di giovani o di donne, nell'ambito delle attività dello spettacolo dal vivo;

          c) previsione di norme per la defiscalizzazione delle erogazioni liberali compiute da persone fisiche e giuridiche a favore di soggetti pubblici o privati che operano nell'ambito delle attività dello spettacolo dal vivo e introduzione della detassazione degli utili delle imprese al fine di favorirne il reinvestimento. Estensione delle medesime norme ai progetti di costruzione, recupero, riqualificazione e adattamento degli spazi e degli immobili destinati allo spettacolo dal vivo;

          d) introduzione di un incentivo fiscale proporzionale alla quantità di biglietti venduti nel corso di un anno solare;

          e) previsione di incentivi fiscali a favore di attività circensi che prevedono la partecipazione e l'esibizione esclusivamente di animali domestici.

      3. Il Governo trasmette lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Le Commissioni parlamentari esprimono il parere entro il termine di trenta giorni dalla data di assegnazione

 

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dello schema di decreto, specificandone eventualmente le disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2. Il Governo esamina i pareri delle Commissioni parlamentari entro i successivi trenta giorni e trasmette nuovamente alle Camere il testo corredato dalle eventuali osservazioni e modificazioni, per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari che è espresso entro trenta giorni dalla data di assegnazione.