1. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in
a) previsione di interventi di agevolazione fiscale a favore dei soggetti pubblici o privati operanti nelle attività dello spettacolo dal vivo;
b) previsione di misure di sostegno e di agevolazioni fiscali per la costituzione di nuove imprese, in particolare per iniziativa di giovani o di donne, nell'ambito delle attività dello spettacolo dal vivo;
c) previsione di norme per la defiscalizzazione delle erogazioni liberali compiute da persone fisiche e giuridiche a favore di soggetti pubblici o privati che operano nell'ambito delle attività dello spettacolo dal vivo e introduzione della detassazione degli utili delle imprese al fine di favorirne il reinvestimento. Estensione delle medesime norme ai progetti di costruzione, recupero, riqualificazione e adattamento degli spazi e degli immobili destinati allo spettacolo dal vivo;
d) introduzione di un incentivo fiscale proporzionale alla quantità di biglietti venduti nel corso di un anno solare;
e) previsione di incentivi fiscali a favore di attività circensi che prevedono la partecipazione e l'esibizione esclusivamente di animali domestici.
3. Il Governo trasmette lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Le Commissioni parlamentari esprimono il parere entro il termine di trenta giorni dalla data di assegnazione